Statuto

Articolo 1 – Costituzione

E’ costituita per volontà della Signora SIPARI Maria Cristina una fondazione denominata “FONDAZIONE ERMINIO E ZEL SIPARI ONLUS”.

La Fondazione intende rispettare l’obbligo di menzionare l’uso della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, o il relativo acronimo ONLUS nella denominazione ed in ogni qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Pescasseroli, Palazzo Sipari, Piazza Benedetto Croce n. 5 . Potranno essere istituiti uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.

Per volontà espressa della fondatrice, in caso di modifica che si rendesse comunque necessaria, la nuova denominazione dovrà mantenere la menzione di “Erminio e Zel Sipari”.



Articolo 2 - Finalità sociali

La fondazione ha per scopo l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione è costituita allo scopo di onorare la memoria del padre e della madre della costituente, Erminio e Zel Sipari, in quanto promotori di numerose attività relative alla incentivazione della cultura e dell’ambiente nella Marsica, in particolare per quanto riguarda Erminio Sipari in quanto fondatore del Parco Nazionale d’Abruzzo.

La costituente espressamente dispone che le attività della Fondazione abbiano come centro sia legale che operativo il Palazzo Sipari, presso cui ha sede la Fondazione; la gestione e valorizzazione del palazzo stesso, come centro di attività, costituisce volontà fondante della signora Maria Cristina Sipari. Quanto sopra non esclude la realizzazione di altre attività in luogo diverso dal Palazzo Sipari, qualora il Consiglio Direttivo le ritenga opportune.



Articolo 3 – Scopi sociali

Gli scopi della Fondazione sono i seguenti :

- promuovere la conoscenza dell’ambiente e svolgere attività di studio e ricerca per la salvaguardia ed il recupero dell’ambiente e della natura in generale ed in particolare delle montagne e del territorio ricompresi nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise;

- intraprendere ogni attività per tutelare l’ambiente architettonico, storico e storico-artistico dell’Abruzzo, della Marsica ed in particolare di Pescasseroli

- intraprendere ogni attività per la conservazione dei beni culturali ed ambientali, paesistici e paesaggistici e curare le attività culturali ad essa riconducibili relative all’intero territorio italiano;

- istituire borse di studio, anche con il concorso dei Ministeri competenti, per studenti e laureati che si siano distinti nello studio delle materie attinenti la salvaguardia dei beni ambientali e culturali in particolare relativi al patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio italiano;

- promuovere la conoscenza della storia, della storia dell’arte, della conservazione, tutela e restauro dei beni archeologici, culturali e storico-artistici ed ambientali, paesistici e paesaggistici, in particolare dei beni esistenti nella Regione abruzzo, nella Marsica, e nel territorio del comune di Pescasseroli e Comuni limitrofi;

- effettuare la realizzazione di una casa-museo nel Palazzo Sipari sito in Pescasseroli e relative pertinenze di proprietà attuale della costituente, e di cui, come appresso, viene consentita l’utilizzazione fino dalla costituzione.

Al fine del raggiungimento di detti scopi principali la Fondazione intende:

- agire in concorso e congiuntamente con ogni altro Ente che persegue finalità analoghe, in particolare con la Associazione Dimore Storiche Italiane con sede in Roma e con ogni altro Ente o Istituto pubblico e privato che persegue scopi analoghi o affini alla Fondazione.

La Fondazione potrà realizzare ogni attività di carattere accessorio e strumentale quali la organizzazione e la ospitalità di convegni, riunioni, mostre aventi per oggetto sia il perseguimento degli scopi della fondazione sia il perseguimento di scopi umanitari di ricerca ed approfondimento di argomenti scientifici, storico artistici, archeologici, e culturali in genere, purchè non in contrasto con gli scopi principali della Fondazione;

- compiere ogni attività connessa, compatibile con gli scopi della fondazione e che ne possa incrementare l’attività e sostenerne l’organizzazione.



Articolo 4 – Conto corrente della Fondazione

Per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, ed al fine del riconoscimento della Fondazione stessa ai sensi delle attuali norme di legge il patrimonio della Fondazione, come risultante dall’atto costituitivo è costituito dalla somma di Euro 200.000,00 (duecentomila) o titoli obbligazionari di equivalente valore depositata in apposito Conto Corrente bancario o apposito deposito titoli entrambi intestati alla Fondazione, patrimonio costituito a condizione risolutiva del legale riconoscimento della fondazione da parte della competente Autorità, e quindi della Prefettura dell’Aquila.

L’atto costitutivo della fondazione potrà essere revocato dalla fondatrice fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ai sensi dell’art. 15 C.C. e successive norme modificative. Come indicato nell’atto costitutivo la costituente inoltre ha concesso fino dalla costituzione la utilizzazione gratuita per il raggiungimento degli scopi della Fondazione tutte le sue proprietà site in Comune di Pescasseroli e quindi:

- Il Palazzo Sipari sito in Pescasseroli alla Piazza Benedetto Croce n. 5 ivi compresi tutti gli arredi, accessori, nonché le pertinenze, costituite da edifici ed aree di pertinenza, ivi compresa la Chiesa dell’Addolorata, nella quale sono conservate le spoglie dei predecessori della famiglia Sipari;

- Il Casone, il Prato della Corte con il suo bacino idrico e i due molini, ivi compresa l’officina elettrica, devono costituire un corpo unico con il Palazzo e le sue pertinenze, e nessuna parte di esso dovrà mai essere alienata;

- I terreni di attuale proprietà della costituente, compresi i fabbricati ivi esistenti, i mulini e le attrezzature tecniche, attrezzature create ed istituite dal proprio padre Erminio Sipari con il concorso e l’accordo del coniuge Zel Sipari;

- Tutto quanto di proprietà della costituente sito nel territorio del Comune di Pescasseroli, riservandosi la costituente di assegnare nel futuro la proprietà di detti beni alla Fondazione. L’utilizzazione dei beni come sopra individuati verrà esercitata ed organizzata dal Consiglio Direttivo della Fondazione come costituito a norma dell’atto costitutivo.

Di essi non dovrà mai essere modificata la destinazione d’uso, in particolare nella Chiesa dell’Addolorata dovranno svolgersi esclusivamente funzioni religiose o attività collegate al culto. E’ fatto inoltre espressamente divieto di esercitare all’interno del Palazzo Sipari attività di catering.



Articolo 5 – Membri del Consiglio Direttivo

Salvo per quanto riguarda il primo Consiglio Direttivo transitorio, regolato dall’art. 11 dell’atto costitutivo e dall’art. 11 del presente Statuto, la Fondazione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da dieci membri, finchè sarà in vita la fondatrice Maria Cristina Sipari o fino a sue dimissioni, e successivamente di otto membri, costituito, per volontà espressa della comparente, come segue:

a) la Fondatrice, con funzione di Presidente, sua vita natural durante o fino a dimissioni;

b) di due persone facenti parte per discendenza diretta o indiretta della famiglia Sipari, in rappresentanza della originaria famiglia Sipari; i primi due componenti vengono designati dalla stessa Fondatrice; i successivi componenti di rappresentanza della famiglia verranno designati dai componenti uscenti; in caso essi non abbiano potuto o voluto provvedere il Consiglio individua i nuovi componenti tra i familiari o congiunti, ovvero, laddove non ve ne siano, tra figure estranee alla famiglia Sipari, ma di comprovata qualificazione nei campi scientifici, assistenziali, sociali o culturali.

c) numero due componenti del Consiglio Direttivo Nazionale della Associazione Dimore Storiche Italiane, con sede in Roma Largo dei Fiorentini n. 1, dei quali di diritto il Presidente dell’ Associazione, con facoltà per lo stesso di nominare in sua vece uno degli ex Presidenti o dei Vicepresidenti dell'Associazione o altro componente, anche emerito e con specifiche competenze, del Consiglio direttivo dell’Associazione, e l’altro membro designato dallo stesso Consiglio Direttivo Nazionale dell’ADSI;

d) il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici per l’Abruzzo;

e) il Presidente pro-tempore del Parco Nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise;

f) il Sindaco Pro-tempore del Comune di Pescasseroli;

g) un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, designato dal Consiglio di detta Fondazione.

Ciascuno dei membri come sopra designati alle lettere d), e), f), g) potrà indicare, come suo incaricato per le riunioni del Consiglio Direttivo e le attività di gestione, persona di propria fiducia facente parte della struttura di cui è parte, fermi restando la appartenenza al Consiglio delle persone sopra designate.

I membri facenti parte per discendenza diretta o indiretta della famiglia Sipari, in rappresentanza della originaria famiglia Sipari, qualora impossibilitati a partecipare ad una riunione del Consiglio Direttivo, potranno delegare temporaneamente persona di loro fiducia.

I componenti indicati per incarichi istiuzionali e quindi i componenti indicati alle lettere c), d), e), f), g) durano in carica di diritto fino alla fine del loro mandato o del loro incarico.

Gli altri componenti del Consiglio Direttivo durano in carica a tempo indeterminato.

In ogni caso di cessazione della carica per i componenti indicati alle superiori lettere c) e g), le Autorità cui competono le nomine provvedono alla designazione dei nuovi membri.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo esso viene sostituito da altro membro eletti dalle medesime autorità o Enti che hanno designato il membro uscente.



Articolo 6 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di gestione ed amministrazione della Fondazione e potrà deliberare e compiere ogni atto necessario per il perseguimento degli scopi della Fondazione e nel rispetto degli scopi stessi.



Articolo 7 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi; esso è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti o relativi incaricati; le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Per le modifiche che si rendessero necessarie all’atto di fondazione, per le norme aventi carattere statutario, occorre il voto favorevole della maggioranza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci con ogni mezzo scritto di cui sia possibile avere prova della ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione ; in caso di comprovata urgenza può essere convocato con telegramma inviato almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice-Presidente altrimenti da altro componente designato dal Consiglio stesso. Per ogni riunione il Consiglio nomina un Segretario che può essere anche persona estranea del Consiglio.

I verbali delle riunioni dovranno essere redatti nel relativo libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.



Articolo 8 – Presidente

Presidente a vita della Fondazione, salva la facoltà di dimissioni, è la fondatrice signora Maria Cristina Sipari.

Successivamente il Presidente della Fondazione per espressa volontà e designazione della costituente è il presidente nazionale pro-tempore della Associazione Dimore Storiche Italiane, o persona da lui designata fra gli ex Presidenti, i vice presidenti o altro componente, anche emerito e con specifica competenza, del Consiglio direttivo dell’Associazione. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento anche nei poteri di rappresentanza.

Fino a che sarà Presidente la fondatrice signora Maria Cristina Sipari, Vice Presidente di diritto è il Presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane; successivamente il Consiglio nomina il vice Presidente designandolo fra uno dei due componenti che rappresentano i discendenti della famiglia Sipari.



Articolo 9 - Rappresentanza legale

Al Presidente spetta la rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi in giudizio. Il presidente può nominare rappresentanti e procuratori e delegare i poteri di rappresentanza con apposite procure, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Consiglio può designare inoltre un Vice Presidente.



Articolo 10 – Comitato Esecutivo

Il Consiglio Direttivo può nominare nel proprio ambito un Comitato Esecutivo costituito da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri, designati dal Consiglio stesso fra i suoi componenti o persone da ciascun componente designate a sostituirlo ai sensi del superiore art. 5; del Comitato Esecutivo fa parte il Presidente del Consiglio Direttivo che lo presiede; per quanto riguarda le riunioni del Comitato Esecutivo in assenza del Presidente il Comitato nomina il Presidente della riunione fra i componenti presenti.

Il Comitato Esecutivo cura l’esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio e ne riferisce al Consiglio ad ogni riunione; il Comitato può assumere in caso di urgenza anche decisioni di spettanza del Consiglio, sottoponendole alla sua approvazione nella successiva prima riunione.

Il Consiglio può delegare speciali poteri al Comitato Esecutivo, eccezione fatta per quanto non delegabile a norma di legge e per le eventuali modifiche statutarie.

Del Comitato Esecutivo è membro di diritto un rappresentante dei discendenti della famiglia Sipari, come sopra identificati, designato dagli stessi discendenti , membri del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni tre mesi. Delle delibere sarà redatto il relativo verbale da trascriversi nell’apposito Libro. Per ogni riunione verrà nominato un segretario, che potrà essere persona estranea al Comitato Esecutivo.



Articolo 11 – Norma Transitoria

Norma transitoria: Il Primo Consiglio Direttivo Transitorio viene costituito, per espressa volontà della Fondatrice, da un numero di tre membri, nelle persone della Costituente, signora Maria Cristina Sipari e dall’Avvocato Aldo Pezzana (nella qualità di attuale Presidente della Associazione Dimore Storiche Italiane) e dal Dott. Paolo Alberto Canale; il consiglio Direttivo transitorio è presieduto dalla fondatrice signora Maria Cristina Sipari, in quanto Presidente a vita della Fondazione.

Al primo Consiglio, transitorio, competono i poteri di avviare la attività della Fondazione, compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento e l’iscrizione nel registro delle ONLUS. Spetta al Consiglio Direttivo Transitorio, con decisione unanime, modificare il presente statuto qualora richiesto dalle competenti autorità ai fini dell’ottenimento del riconoscimento e della iscrizione al registro delle ONLUS e per adottare altre modifiche che si rendessero necessarie in particolare per la composizione del Consiglio Direttivo, in caso di mancata accettazione dei componenti e delle Autorità ivi indicate. Spetta inoltre il compito di richiedere alle autorità competenti le nomine dei componenti il Consiglio Direttivo ai sensi del superiore articolo 5.

Al Consiglio transitorio spettano inoltre, fino all’insediamento del Consiglio definitivo la gestione dei beni di cui è stata concessa l’utilizzazione e la organizzazione delle prime attività della Fondazione.

Entro il termine di un anno dalla costituzione della Fondazione dovrà essere insediato il Consiglio Direttivo nominato ai sensi del superiore articolo 5.

Il Consiglio si intende validamente costituito quando siano stati nominati ed abbiano accettato almeno altri quattro componenti, oltre alla signora Maria Cristina Sipari e l’Avv. Aldo Pezzana.

Spetta al Consiglio transitorio convocare la prima riunione del Consiglio Direttivo permanente.



Articolo 12 – Revisore dei Conti

La revisione contabile della Fondazione è affidata ad un Revisore dei Conti nominato dal Consiglio Direttivo.

La fondatrice si riserva di nominare il revisore per il periodo di vigenza del Consiglio Direttivo Transitorio.

Successivamente alla nomina del nuovo Revisore provvede il Consiglio Direttivo; il Revisore può essere rinnovato senza limiti di tempo.



Articolo 13 – Regolamento

La Fondazione si dota di un Regolamento, predisposto al fine di determinare l’utilizzo dei beni assegnati in godimento o in proprietà alla Fondazione, le attività da consentire nei beni stessi, anche se non direttamente connesse agli scopi primari della fondazione, purchè utili ai fini del raggiungimento degli scopi stessi e non in contrasto evidente con i medesimi.



Articolo 14 -Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalle somme destinate a tale scopo dalla fondatrice e dalla utilizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare sito in Pescasseroli di cui all’art. 4;

- da ogni e qualsiasi donazione o devoluzione, in natura ed in denaro devoluta alla Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi e che venga accettata dal Consiglio Direttivo o, per delega, dal Comitato Esecutivo;

- da ogni bene acquistato dalla Fondazione.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dagli interessi derivanti dall’investimento delle somme che ne costituiscono il patrimonio;

- dai proventi derivanti dalle attività principali e strumentali della Fondazione;

- dai proventi delle locazioni dei beni di proprietà o in uso alla Fondazione;

- da ogni altra entrata dipendente dalle attività deliberate dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo.



Articolo 15 – Uso delle entrate

Le entrate non possono essere impiegate che per la gestione della Fondazione e per la realizzaione delle attività.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Le cariche di membro del consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo sono gratuite; i componenti hanno diritto al rimborso, anche forfettario delle spese sostenute.

Possono essere anche stabiliti ed erogati compensi per specifiche attività.



Articolo 16 – Norma finale

La Fondazione si adegua a tutto quanto previsto dalla Legge 460/97 ai fini della iscrizione al registro delleONLUS e del mantenimento di tale qualifica ; in particolare si adegua a quanto disposto dalla Legge n. 460/1997 agli articoli 10 e seguenti e pertanto:

- divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dagli scopi della Fondazione, ad eccezione

- di quelle connesse, per le quali verrà tenuta una contabilità separata, e da svolgersi nei limiti di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 10 del D.L.vo n.460/97;

- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e nel rispetto di quanto stabilito al co. 6 del medesimo articolo 10 ;

- obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;

- obbligo di tenere una contabilità separata per le attività connesse;

- obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per causa di forza maggiore, ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

La Fondatrice, nel rispetto di quanto sopra e per quanto con esso compatibile, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 16 2° comma del Codice Civile indica preliminarmente come ente destinatario del patrimonio della fondazione in caso di suo scioglimento il Ministero, in quanto massimo garante e gestore del patrimonio storico-artistico e paesaggistico-ambientale nazionale.